Le aliquote Iva agevolate. Risparmiare si può!

Le aliquote IVA variano a seconda dei tipi di lavori da eseguire. Cosa sapere per applicare l’aliquota giusta (e risparmiare)

L’IVA, imposta sul valore aggiunto, è un’imposta indiretta che grava sui consumi e che, come gettito a favore dello Stato, rappresenta la principale fonte di entrate tributarie. Come sappiamo, l’aliquota ordinaria dell’IVA è ormai del 22% (dal 1° ottobre 2013), ma c’è una buona notizia: per quei beni e servizi che maggiormente incidono sul costo medio della vita sono state previste dal legislatore due aliquote compensative, le aliquote IVA agevolate. Queste si possono applicare anche alle opere sulla prima casa e variano dal 4% al 10% a seconda del tipo di intervento.

Aliquota IVA al 4%

Acquisto prima casa: l’aliquota IVA è del 4%. Questo beneficio però si applica solo se si acquista da un’impresa con vendita soggetta a Iva (nel caso di acquisto dell’immobile da un privato o da un’impresa con vendita esente da Iva, l’imposta sul valore aggiunto non si paga). Per usufruire dell’agevolazione di devono rispettare due importanti requisiti:

  1. l’immobile non deve essere abitazione di lusso, non deve quindi rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico);
  2. l’immobile deve essere adibito a prima casa.

Inoltre, l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento).

Opere necessarie per la costruzione della prima casa. L’aliquota del 4% si applica anche a tutte le fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa. Ad esempio alle spese derivanti dalla realizzazione delle opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto idrico, e via dicendo.
Vi sono tuttavia delle condizioni, che riguardano l’acquirente e l’immobile. L’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Inoltre, l’acquirente non deve essere titolare (neppure per quote) di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. Inoltre, l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza, oppure nel Comune in cui l’acquirente intende trasferirsi entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.
Anche per l’ampliamento della prima casa si può applicare l’aliquota IVA del 4%, a patto però che dopo l’ultimazione dei lavori la parte ampliata non costituisca un’unità immobiliare a sé stante e non comporti la possibilità di attribuire all’immobile risultante caratteristiche di lusso.

Ricordiamo che prima casa e abitazione principale non sempre coincidono. Per prima casa s’intende la prima abitazione sul suolo italiano di cui si viene in possesso, che vi si abiti o no. Abitazione principale è invece l’immobile dove si risiede e si dimora abitualmente, e per la quale si ha diritto a una serie di agevolazioni fiscali.

Aliquota IVA al 10%

L’aliquota IVA al 10% trova applicazione negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso abitativo anche se non adibiti a prima casa.

L’aliquota ridotta vale sia per la realizzazione dei lavori sia per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione dell’intervento. La richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta deve essere indirizzata all’impresa che esegue i lavori e/o fornisce i materiali.
Fanno eccezione i beni significativi, cioè quelli che costano più dell’intervento in sé per sé. Rientrano tra i beni significativi quelli indicati dal DM 29 dicembre 1999, come ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Su questi beni si applica l’Iva al 10% fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi. Ciò significa che l’aliquota agevolata si applica alla differenza tra l’importo complessivo da far pagare al committente e il valore dei beni significativi.

Esempi.

Esempio 1. Infissi. Consideriamo un intervento di ristrutturazione che costa in totale al committente 10.000 euro. La cifra si suddivide in:

  • 4.000 euro corrispondenti ai costi per effettuare i lavori;
  • 6.000 euro per l’acquisto degli infissi, che rientrano nei beni significativi.

Gli infissi qui costano più dell’intervento vero e proprio. Quindi, fino a 4.000 euro (fino a concorrenza del valore della prestazione), si applicherà l’aliquota agevolata al 10%. Invece, sulla parte eccedente (sui 2.000 euro rimanenti) si dovrà applicare l’Iva ordinaria, con aliquota al 22%[1].

Esempio 2. Bagno. Pensiamo ai lavori di manutenzione straordinaria di un bagno, per cui si spendono 10.000 euro, di cui 6.000 per l’acquisto di bagno e sanitari (i beni di valore significativo) e 4.000 euro per il lavoro di manutenzione.

  • L’IVA al 10% si applicherà su 4.000 euro, ossia sulla differenza tra 10.000 (il valore della prestazione) e 6.000 (il valore dei beni significativi).
  • Sui restanti 2.000 euro, che concorrono a formare i 6.000 euro di beni significativi, si applica l’IVA al 22%.

Attenzione!

L’aliquota ridotta non può essere applicata nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per:

  • materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
  • prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Inoltre, il beneficio non può essere applicato all’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Onorari dei professionisti

Aliquota IVA al 22% – applicata sulle parcelle dei professionisti coinvolti nei lavori (direttore dei lavori, geometra, architetto, tecnico che redige l’attestato di prestazione energetica ecc.).

Ricordiamo che l’aliquota del 22% deve essere riportata su tutte le fatture professionali datate dopo il 1° ottobre 2013.

Nota

[1] Una Risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha riaffermato che l’applicazione dell’IVA agevolata va applicata “con molta circospezione”. Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, emessa a seguito di una consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che negli interventi di ristrutturazione di abitazioni, l’Iva ridotta al 10% va considerata su un importo al netto del valore dei “beni significativi”, tra i quali rientrano proprio gli infissi (clicca qui per scaricare il PDF della risoluzione AGE).

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